Cass. pen. n. 3651 del 27 gennaio 2014
Testo massima n. 1
L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 351, comma primo ter, c.p.p., secondo cui, nei procedimenti relativi a determinati delitti, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, non comporta la nullità delle dichiarazioni assunte, ma può assumere rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare e può incidere sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi.
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