Cass. pen. n. 42232 del 13 settembre 2023
Testo massima n. 1
NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE - Decreto di citazione a giudizio in appello - Notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - Ad uno solo dei due difensori nominati - Legittimità - Sussistenza - Ragioni.
E' legittima la notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante la consegna dell'atto ad uno solo dei suoi due difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.