Cass. civ. n. 423 del 08 gennaio 2025
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Mancanza di causa adquirendi - Restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto - Azione di ripetizione dell'indebito - Configurabilità.
Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.