Cass. civ. n. 423 del 8 gennaio 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE


Mancanza di causa adquirendi - Restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto - Azione di ripetizione dell'indebito - Configurabilità.


Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 2956/2011

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