Cass. civ. n. 4232 del 10 febbraio 2023

Testo massima n. 1


MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE Diritto al pagamento della somma mutuata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dell'ultima rata - Fondamento - Interessi - Prescrizione breve quinquennale - Applicabilità - Esclusione.


Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17798 del 2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1813
Cod. Civ. art. 1816
Cod. Civ. art. 2934
Cod. Civ. art. 2948 lett. 4
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

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