Cass. civ. n. 4236 del 10 febbraio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento - Opposizione agli atti esecutivi - Legittimazione degli occupanti dell’immobile - Esclusione - Fondamento - Opposizione all’ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. - Ammissibilità.


I soggetti che occupano (di fatto o di diritto) l'immobile pignorato, in quanto estranei a tutte le questioni che riguardano il regolare svolgimento del processo esecutivo (del quale non subiscono direttamente gli effetti), non sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, potendone, al più, contestare l'opponibilità quale titolo esecutivo per l'obbligo di rilascio nei loro confronti (oltre che impugnare ex art. 617 c.p.c. l'ordine di liberazione dell'immobile eventualmente emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18421 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 560
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

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