Cass. pen. n. 4237 del 17 novembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.
In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in "melius" della pena.
Massime precedenti
Normativa correlata
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 25 com. 2
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C