Cass. pen. n. 44861 del 27 ottobre 2014
Testo massima n. 1
In tema di giudizio di appello, nel caso in cui la Corte ordini la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione e alla successiva udienza, dopo la comparizione dell'imputato al solo fine di eccepire la nullità della notifica, rinvii il processo senza disporre una nuova notificazione e si limiti a diffidare l'interessato a comparire, l'ulteriore udienza in cui dichiari la contumacia dell'imputato non comparso è nulla.