Cass. civ. n. 4248 del 10 febbraio 2023

Testo massima n. 1


AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Azienda - Cessione - Debiti - In genere - Debiti derivanti dal contratto stipulato dall'alienante per l'esercizio dell'azienda - Responsabilità solidale con l'acquirente dell'azienda - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.


Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, l'alienante è liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda stessa, in forza del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 c.c., soltanto ove tali debiti siano corrispettivi a crediti in base allo stesso contratto, mentre deve rispondere solidalmente con l'acquirente di quei debiti a cui non si contrappongono, in un rapporto di sinallagma contrattuale, crediti attuali verso il contraente ceduto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto all'art. 2560 c.c. il debito risarcitorio - nella misura prevista da una clausola penale - dell'affittuario di un ramo d'azienda, resosi inadempiente ad un contratto di somministrazione e locazione a fini pubblicitari in epoca anteriore alla retrocessione dell'azienda in favore dell'affittante derivante da risoluzione del contratto di affitto).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 8121 del 1991

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1382
Cod. Civ. art. 2558
Cod. Civ. art. 2560

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