14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19158 del 8 maggio 2015
Testo massima n. 1
La registrazione di conversazioni effettuata da un privato su impulso della polizia giudiziaria non costituisce una forma di documentazione dei contenuti del dialogo, ma una vera e propria attività investigativa che comprime il diritto alla segretezza con finalità di accertamento processuale, che richiede un provvedimento dell’autorità giudiziaria ovvero un decreto motivato in forma scritta del Pubblico Ministero. [ Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non sufficiente ai fini dell’utilizzabilità delle registrazioni la mera autorizzazione orale del P.M. ].
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