Cass. pen. n. 42603 del 13 luglio 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio - Rifiuto del difensore di accettare la domiciliazione - Conseguenze - Notificazione dell’atto di citazione all’imputato ai sensi dell’art. 157 ed eventualmente dell’art. 159 cod. proc. pen. - Necessità - Notificazione al difensore d’ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione.


In tema di elezione di domicilio, qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 17096 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162 bis com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.
Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

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