Cass. civ. n. 4267 del 10 febbraio 2023
Testo massima n. 1
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE
Risoluzione del contratto di locazione - Entità minima della morosità ex art. 30, comma 4, l.r. Toscana n. 96 del 1996 (come sostituito dalla l.r. n. 41 del 2015) - Applicabilità ai contratti in corso - Sussistenza al momento della domanda di risoluzione del contratto - Necessità - Morosità in pendenza del giudizio - Irrilevanza.
L'entità minima della morosità del conduttore, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto di locazione - elevata a sei mesi dall'art. 22 della l.r. Toscana n. 41 del 2015 (modificativo dell'art. 30, comma 4, della l.r. Toscana n. 96 del 1996) -, si applica ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della menzionata disposizione (8 aprile 2015), ferma restando la necessità che la suddetta morosità sia interamente maturata al momento della proposizione della domanda di risoluzione, essendo irrilevante quella verificatasi in pendenza del relativo giudizio.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 1455
Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST.
Legge Reg. Toscana 20/12/1996 num. 96 art. 30 com. 4
Legge Reg. Toscana 31/03/2015 num. 41 art. 22