Cass. pen. n. 42683 del 28 settembre 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Sentenza di condanna in primo grado ritualmente impugnata - Atto non pervenuto per caso fortuito - Richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione - Riqualificazione come richiesta di accertamento della non esecutività della sentenza - Competenza del giudice dell'esecuzione.
In tema di esecuzione, la richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado ritualmente impugnata con atto non pervenuto per caso fortuito non imputabile all'imputato o al suo difensore, deve essere riqualificata come richiesta di accertamento della non esecutività della sentenza, di competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.