Cass. pen. n. 42683 del 28 settembre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Sentenza di condanna in primo grado ritualmente impugnata - Atto non pervenuto per caso fortuito - Richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione - Riqualificazione come richiesta di accertamento della non esecutività della sentenza - Competenza del giudice dell'esecuzione.


In tema di esecuzione, la richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado ritualmente impugnata con atto non pervenuto per caso fortuito non imputabile all'imputato o al suo difensore, deve essere riqualificata come richiesta di accertamento della non esecutività della sentenza, di competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25556 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

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