Cass. pen. n. 38148 del 21 settembre 2015

Testo massima n. 1


In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali (server, computer e "hard disk") coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l'interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro al competente tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha osservato che le disposizioni introdotte dalla legge 48 del 2008 riconoscono al "dato informatico", in quanto tale, e non solo al supporto che lo contiene, la caratteristica di oggetto del sequestro).

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