14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18246 del 30 aprile 2015
Testo massima n. 1
Il procedimento di identificazione del d.n.a. della persona attraverso l’utilizzo del profilo genetico si articola in tre fasi distinte, costituite: a ] dall’estrapolazione del profilo genetico presente sui reperti; b ] dalla decodificazione dell’impronta genetica dell’indagato; c ] dalla comparazione tra i due profili; delle indicate operazioni l’unica che può presentare i caratteri della irripetibilità è quella relativa alla estrapolazione del profilo genetico, in ragione sia della scarsa quantità della traccia genetica sia della scadente qualità del d.n.a. presente nella stessa.
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