Cass. pen. n. 32030 del 21 luglio 2014

Testo massima n. 1


Non è affetta da nullità la richiesta di rinvio a giudizio che non sia stata preceduta dall'invito a rendere interrogatorio a conclusione delle indagini, allorquando l'imputato abbia già ricevuto, con atto equipollente (nella fattispecie, con l'interrogatorio in sede cautelare), la contestazione degli addebiti e sempre che la rinnovazione dell'atto non si renda necessaria per contestare elementi ulteriori.

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