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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 33267 del 31 luglio 2013

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 33267 del 31 luglio 2013

Testo massima n. 1

In tema di molestia e disturbo alle persone, l’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto.

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