Cass. pen. n. 15844 del 5 aprile 2013
Testo massima n. 1
La sanzione dell'inutilizzabilità per le acquisizioni tardive - le quali devono costituire oggetto di specifica deduzione e documentazione - riguarda solo gli atti di indagine del P.M. e non gli elementi di prova acquisibili indipendentemente da qualsivoglia impulso della pubblica accusa. Ne consegue che detta sanzione non riguarda l'incidente probatorio, il quale non è atto di indagine ma mezzo di acquisizione anticipata della prova, il cui espletamento non è correlato a termini perentori, trattandosi dell'assunzione anticipata di prove non rinviabili al dibattimento, indispensabili per l'accertamento dei fatti e preordinati a garantire l'effettività del diritto alla prova, altrimenti irrimediabilmente perduto.
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