Cass. pen. n. 4318 del 29 gennaio 2015

Testo massima n. 1


La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcun obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza, previsto solo per l'imputato contumace. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il diritto alla notifica dell'estratto della sentenza in capo ad imputato che, originariamente dichiarato contumace, aveva rinunciato a comparire alle successive udienze).

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