Cass. civ. n. 4283 del 10 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Chiamata di terzo in causa quale unico responsabile - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Interruzione del processo - Tardiva riassunzione nei confronti di un litisconsorte - Conseguenze.


Nel giudizio di risarcimento del danno, ove il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall'attore, si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l'estinzione dell'intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall'evento medesimo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17482 del 2012

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 106

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