Cass. pen. n. 42845 del 04 ottobre 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori ex art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Presupposti - Pericolo grave e imminente direttamente riscontrato - Potere di alta vigilanza - Intervento per specifiche violazioni e rischio interferenziale - Necessità - Esclusione.
Il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a)-d) del medesimo art. 92.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.