Cass. pen. n. 42847 del 11 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE - Pene sostitutive - Valutazione discrezionale negativa sulla idoneità della pena sostitutiva alla funzione rieducativa dell'imputato - Accertamenti ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.


In tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 32357 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 20 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Legge 24/10/1981 num. 689 art. 58
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

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