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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2011 del 16 gennaio 2015

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2011 del 16 gennaio 2015

Testo massima n. 1

La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena precisamente determinata o determinabile in relazione ad un reato satellite, ritenuto nel giudizio di legittimità interamente assorbito in altro reato più grave, deve essere annullata senza rinvio a norma dell’art. 620, comma primo, lett. l, c.p.p., limitatamente al reato assorbito, posto che, per il principio di conservazione degli atti giuridici, la Corte di cassazione può, in tal caso, limitarsi ad eliminare la relativa pena e a rideterminare il trattamento sanzionatorio in attuazione dell’originario accordo concluso tra le parti per il reato base. [ Fattispecie in cui la Corte ha rideterminato la pena eliminando l’aumento a titolo di continuazione per il reato di detenzione di materiale pornografico ritenuto assorbito in quello più grave di pornografia minorile ].

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