Cass. pen. n. 19313 del 6 maggio 2013

Testo massima n. 1


La ritenuta oggettiva falsità della testimonianza da parte del giudice del dibattimento non esclude di per sè l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 500, comma quarto c.p.p., dovendosi comunque valutare la sussistenza in concreto di un inquinamento probatorio.

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