Cass. pen. n. 13446 del 21 marzo 2014

Testo massima n. 1


Il motivo d'appello è inammissibile per mancanza di specificità quando la deduzione che lo sorregge, in sé considerata (e quindi prescindendo dalla motivazione del provvedimento impugnato), non è pertinente al caso concreto e non è formulata in termini tali da indicare al giudice di secondo grado la direzione verso la quale deve indirizzarsi la sua verifica autonoma e da consentire al medesimo, sulla base di quanto dedotto, un apprezzamento tendenzialmente idoneo ad orientare la decisione del punto devoluto.

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