Cass. civ. n. 4301 del 13 febbraio 2023
Testo massima n. 1
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE
Titolarità del diritto reale pignorato in capo al debitore - Immobile di provenienza ereditaria - Trascrizione dell'accettazione dell'eredità - Mancanza al momento del pignoramento - Irrilevanza - Necessità ai fini della vendita del bene - Sussistenza - Omessa verifica della continuità delle trascrizioni - Invalidità o inefficacia della vendita - Esclusione - Conseguenze - Ripristino della continuità ex art. 2650 c.c. "a posteriori" - Ammissibilità.
In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2650 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2921