Cass. civ. n. 4303 del 13 febbraio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.


Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - ritenute scindibili le cause risarcitorie originariamente proposte, ex art. 2043 e 2048 c.c., nei confronti del minore e dei genitori - non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, nel processo di appello proposto dai soli genitori).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 34899 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Proc. Civ. art. 332
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2048

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