Cass. pen. n. 27116 del 23 giugno 2014

Testo massima n. 1


In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto.

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