14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 47259 del 17 novembre 2014
Posted at 15:24h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel giudizio di revisione, il parere del pubblico ministero che sia stato, sia pure irritualmente, acquisito ai fini della valutazione sull’ammissibilità della richiesta e che abbia un contenuto argomentativo, deve essere comunicato alla parte richiedente, ma non é necessario che tale comunicazione contenga un invito espresso a interloquire rivolto all’interessato.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]