Cass. civ. n. 4326 del 19 febbraio 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE


Sovraindebitamento - Decreto di omologa - Reclamo - Termine di decorrenza - Individuazione - Art. 327 c.p.c. - Applicabilità.


In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall'art. 12, comma 2, della l. n. 3 del 2012, all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento, mentre nell'ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall'art. 327 c.p.c.

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Riferimenti normativi

Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 22797/2023

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