Cass. pen. n. 43273 del 7 luglio 2023
Testo massima n. 1
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. - Applicabilità del disposto di cui all'art. 322-ter cod. pen. - Sussistenza - Conseguenze - Bilanciamento di circostanze in termini di prevalenza di quelle attenuanti - Rilevanza - Esclusione.
In tema di confisca per equivalente disposta, ex art. 640-quater cod. pen., in relazione al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., l'affermata applicabilità della previsione dell'art. 322-ter cod. pen. non può essere intesa come afferente al trattamento sanzionatorio edittale suscettibile di elisione nel caso di bilanciamento in termini di prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, atteso che il disposto dell'art. 69, comma secondo, cod. pen. si limita a escludere che, in tal caso, possa tenersi conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti, sancendo che debba farsi luogo alle sole diminuzioni previste per le attenuanti, senza null'altro prevedere relativamente a diversi effetti penali conseguenti al riconoscimento dell'ipotesi delittuosa aggravata, che, pertanto, continuano a dispiegarsi.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 69 com. 2
Cod. Pen. art. 322 ter
Cod. Pen. art. 640 com. 1
Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1
Cod. Pen. art. 640 quater