Cass. civ. n. 4331 del 19 febbraio 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO


In genere.


In tema di giudizio di cassazione, l'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 375
Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

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Precedenti: Cass. civ. n. 31679/2022

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