Cass. civ. n. 4353 del 13 febbraio 2023
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Sentenza della Corte di cassazione - Correzione degli errori materiali - Ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità o improcedibilità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 365
Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.