Cass. civ. n. 4353 del 13 febbraio 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Sentenza della Corte di cassazione - Correzione degli errori materiali - Ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità o improcedibilità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.


In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17565 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 365
Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

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