Cass. pen. n. 43540 del 19 settembre 2023
Testo massima n. 1
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE - Declaratoria di inammissibilità della richiesta - Condanna alle spese - Esclusione - Ragioni.
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la rimessione è correlata alla rappresentazione di una "grave situazione locale" esterna al processo ed è introdotta ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. anche con richiesta personale dell'imputato, diversamente dal ricorso per cassazione che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., deve essere redatto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 com. 6
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613