Cass. pen. n. 43559 del 2 maggio 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI


Messa a disposizione della merce a soggetto intermediario – Configurabilità del delitto di cui all’art. 517 cod. pen. – Sussistenza - Ragioni.


Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, essendo posto a tutela dell'ordine economico, si configura anche nel caso in cui la merce recante le anzidette caratteristiche sia messa a disposizione di soggetti intermedi tra produttore e consumatore finale, posto che non v'è ragione di ritenere che gli stessi non siano compresi nel novero dei soggetti tutelati.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 517

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Precedenti: Cass. pen. n. 1513/2019

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