Cass. civ. n. 4357 del 19 febbraio 2024

Testo massima n. 1


DONAZIONE - FACOLTA' DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE Concessione in godimento dell'immobile pignorato per tutta la vita dei beneficiari - Obbligazione assunta nell'atto di donazione dell'immobile - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Fondamento.


In tema di espropriazione immobiliare, l'obbligazione, assunta col contratto di donazione dal donatario di un immobile, di concedere ai donanti il godimento del cespite donato per tutta la durata della loro vita naturale non è opponibile ai creditori del donatario, né all'aggiudicatario del bene, poiché non si tratta di un'obbligazione "propter rem", bensì dell'attribuzione di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al "modus" della donazione, e la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all'onere carattere reale, stante il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12959 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 793
Cod. Civ. art. 1573
Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST.

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