Cass. pen. n. 43636 del 5 ottobre 2023
Testo massima n. 1
AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - TACITA
Remissione tacita della querela per mancata comparizione della persona offesa avvertita ex art. 142, comma 3, lettera d-bis),
disp. att. cod. proc. pen. - Sussistenza di elementi idonei a far dubitare della volontà di rimettere la querela - Onere del giudice di verificare l'effettiva volontà di remissione - Sussistenza - Fattispecie. In tema di remissione tacita della querela, anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela da parte della persona offesa senza tenere conto della sua costituzione di parte civile).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 142 com. 3 lett. DBIS
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 41 com. 1 lett. T1
Cod. Pen. art. 152
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.