Cass. pen. n. 4365 del 15 dicembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Nullità per sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale di norma relativa al trattamento sanzionatorio - Rilevabilità di ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Fattispecie.


Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità della sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di norma riguardante la determinazione della pena. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata e ha rimesso al giudice di merito la quantificazione della pena, in ragione della sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non è previsto che la sanzione comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità ai sensi dell'art. 311 cod. pen.)

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 45958 del 2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 311
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 27

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