Cass. civ. n. 4369 del 13 febbraio 2023

Testo massima n. 1


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Omesso esame di documentazione relativa alla condizione di vulnerabilità - Vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.


In tema di protezione umanitaria, l'omesso esame di documenti relativi alla condizione di vulnerabilità del ricorrente è sindacabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in quanto inerenti ad una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare per motivi di salute e dell'apprezzamento dei rischi configurabili in caso di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la protezione umanitaria, omettendo di esaminare la documentazione relativa al considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13765 del 2020

Normativa correlata

Costituzione art. 10
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. C
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

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