Cass. pen. n. 43706 del 12 settembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio cartolare di appello - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Conclusioni scritte del Procuratore Generale - Deposito tardivo - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni.


Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 187, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il deposito tardivo, da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, così da non attuare il contraddittorio per il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 14854 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

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