Cass. pen. n. 43849 del 29 settembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Ricorso per cassazione - Motivo di ricorso con cui è dedotta la mancata riqualificazione nel delitto di furto di quello di ricettazione in origine contestato - Generica precedente deduzione della questione con l'atto di appello - Inammissibilità - Fattispecie.


E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione sul rilievo che l'imputato si era limitato a dichiarare la propria estraneità alla contestata ricettazione di un'autovettura, a fronte di sentenza di primo grado dalla quale emergeva che il predetto, all'interrogatorio di garanzia e in corso di giudizio, non aveva reso dichiarazioni che inducessero a farlo ritenere l'autore del furto, circostanza per la quale era stata altresì ritenuta insufficiente, a tal fine, la testimonianza della persona offesa a termini della quale lo stesso imputato si aggirava nel parcheggio dove era in sosta l'autovettura asportata).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 43532 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 625 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

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