Cass. pen. n. 43947 del 19 settembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Sentenza di patteggiamento - Pena sostitutiva concordata "inter partes" - Ordinanza di fissazione di apposita udienza ex art. 448, comma 1-bis cod. proc. pen. - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.


Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza con cui il giudice, contestualmente alla pronuncia di sentenza di patteggiamento, fissi apposita udienza, ai sensi degli artt. 448, comma 1-bis, e 545-bis cod. proc. pen., per decidere sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva concordata tra le parti. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di provvedimento interlocutorio che non può essere considerato abnorme e non ha effetti pregiudizievoli per l'imputato, atteso che nelle more dell'udienza di rinvio il processo rimane sospeso).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 30767 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

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