Cass. pen. n. 43948 del 21 settembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Appello cautelare - Annullamento dell'ordinanza cautelare - Mancanza della gravità indiziaria - Ricorso del pubblico ministero deducente la sola esistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Inammissibilità per difetto di interesse.
Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che in materia cautelare, poiché l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.