Cass. pen. n. 44004 del 27 settembre 2023

Testo massima n. 1


TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - IN GENERE - Scadenza nella giornata del sabato – Proroga al primo giorno successivo non festivo - Esclusione – Diversa disciplina dettata per il processo civile, amministrativo e per il giudizio costituzionale ex art. 22, legge n. 87 del 1953 - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 cod. proc. pen. – Manifesta infondatezza - Ragioni.


E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la proroga, al giorno successivo non festivo, del termine che scada il sabato, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla differenziata disciplina processuale dei termini in presenza di interessi, quale quello della libertà individuale dell'imputato, rilevante nel processo penale, che rendono non irragionevole o arbitrario un diverso regime normativo rispetto a quello previsto per l'ordinamento processuale civile, per quello amministrativo e, in base all'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, per il giudizio costituzionale, nei quali è prorogato "ex lege" il termine che scade nel giorno di sabato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 13505 del 2018

Normativa correlata

Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1
Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2
Legge 11/03/1953 num. 87 art. 22 CORTE COST.
DPR 28/12/1985 num. 792 art. 1
Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172

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