Cass. pen. n. 44017 del 19 settembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Mancata formulazione delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio di appello - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Interesse della difesa a eccepire la nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.


In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 26459 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

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