Cass. civ. n. 6026 del 24 aprile 2001

Testo massima n. 1


In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell'interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta «comunicazione»; per l'effetto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per R.C.A. all'assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall'onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto. In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 990 del 1969 e dell'art. 1901 c.c., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l'autenticità del contrassegno.

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