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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12422 del 1 dicembre 1995

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12422 del 1 dicembre 1995

Testo massima n. 1

La causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941 n. 8 [ secondo il quale la prescrizione resta sospesa ove il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito, e fino alla scoperta di esso ] viene meno dal momento della mera scoperta del dolo da parte del creditore, senza che sia necessario l’accertamento giudiziale del dolo con sentenza passata in giudicato.

Testo massima n. 2

Nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie il creditore, il quale intenda ottenere il risarcimento dell’ulteriore danno non assorbito dal tasso legale degli interessi, ai sensi dell’art. 1224 comma secondo c.c., ha l’onere di allegare e provare la propria appartenenza ad una categoria economica [ imprenditori, risparmiatori abituali, creditori occasionali, modesti consumatori ]. In mancanza di tale prova, deve escludersi sinanco la mera rivalutazione del credito in base all’indice di svalutazione elaborato dall’Istat, in quanto l’applicazione di tale indice, che è collegato al mero consumo, presuppone la prova anche presuntiva dell’appartenenza almeno alla categoria dei modesti consumatori.

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