Cass. civ. n. 4410 del 19 febbraio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI


Danni sopravvenuti - "Medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio" - Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie.


In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, a fronte dell'originaria domanda volta alla condanna all'eliminazione delle cause di infiltrazioni e al risarcimento dei danni ad esse conseguenti, ha ritenuto tardiva la domanda, proposta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., di risarcimento di ulteriori danni, derivanti dal recesso del conduttore dal rapporto di locazione, nonostante nascesse dalla medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 2038/2019

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