Cass. civ. n. 4411 del 19 febbraio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DEL CONVENUTO


Scadenza del termine per la costituzione - Differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c., disposto successivamente alla data indicata in citazione - Effetto di rimessione in termini del convenuto - Esclusione - Conseguenze - Designazione del giudice relatore - Irrilevanza.


Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5
Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 2394/2020

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