Cass. civ. n. 4415 del 19 febbraio 2024

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Danni da emotrasfusioni – Mancata coincidenza tra danneggiante e soggetto erogatore dell’indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Compensatio lucri cum damno – Operatività - Condizioni.


In tema di responsabilità derivante da emotrasfusioni con sangue infetto, la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza (nella specie, rispettivamente, la regione e il commissario liquidatore dell'USL, da un lato, e il Ministero della Difesa dall'altro), nonostante quest'ultimo, ai sensi della legge suddetta, non sia abilitato ad agire in surrogazione nei confronti del primo, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 4309 del 2019

Normativa correlata

Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2056

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